rotate-mobile
Varie

Bonaccini: «L'Emilia-Romagna torna zona gialla». Niente più autocertificazione per allenarsi fuori dal proprio comune

Il presidente della nostra regione annuncia il cambiamento a partire da domenica 6 dicembre. Per questo pomeriggio è atteso anche il nuovo dpcm

L’annuncio arriva per voce di Stefano Bonaccini: «Da domenica 6 dicembre l’Emilia-Romagna torna zona gialla». In attesa di conoscere nei dettagli il nuovo Dpcm, che dovrebbe essere firmato dal premier Giuseppe Conte questo pomeriggio, arriva dunque una buona notizia per Piacenza e per tutta la regione. La riduzione del rischio Covid comporta grandi novità per bar e ristoranti, che potranno nuovamente aprire anche se le saracinesche dovranno essere abbassate alle 18, mentre per quanto riguarda lo sport non ci sono grandi differenze.

La più importante è quella relativa all’autocertificazione, che ora non è più necessaria. Fino a sabato infatti se un atleta (così come qualsiasi cittadino) si doveva trasferire fuori comune per allenarsi aveva l’obbligo di compilare una autocertificazione da presentare in caso di controllo. Da domenica si torna al passato: spostamenti liberi fra i comuni anche se ovviamente l’attenzione in tema di prevenzione deve rimanere ai massimi livelli.

TUTTE LE RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

A. FAQ DI LIVELLO GENERALE

Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.
 

Quali sono gli sport di contatto?

Le disposizioni relative alle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica agli sport di contatto ed il relativo elenco sono contenute nel decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020. 
 

Cosa si intende per “attività individuale”?

Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti e nel rispetto della distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020.
 

Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.
 

    5 . Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale?

Il DPCM del 3 novembre 2020 dispone che la rilevanza nazionale agli eventi e competizioni sportive sia riconosciuta tramite un provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico. Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.  

Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.
 

Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all’art. 1, comma 9, lettera f) del comma 9 art.1 DPCM 3 novembre 2020.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 1, comma 9, lettera e).

Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all'aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l’uso degli spogliatoi interni.
 

Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?

Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Ciò poiché gli allenamenti e le competizioni nazionali sono consentite all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.

È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati nel paragrafo 1, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.
 

È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l’attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all’aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
 

È consentito l’uso della bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
 

Sono consentite le attività dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico?

Si ai sensi del DPCM art. 1 comma 9 lettere f), ultimo inciso.
 

È possibile svolgere attività motoria (corsa, camminata…) fuori dal proprio comune di residenza?

La possibilità di spostamento dipende dallo scenario dall’inserimento della regione in uno scenario di medio, eleva o massima gravità.

Negli scenari a elevata gravità, sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Negli scenari a massima gravità, è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.

Fermo restando quanto esposto sopra, in via generale, è consentito svolgere attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non completamente autosufficienti.

Infine, nel caso ci si trovi all’interno di una regione considerata a massima gravità (zona rossa), è consentito svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, con l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza e del divieto di non assembramento. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
 

Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento?

Si. L’art. 1, comma 9, lettera f) sospende le attività nelle palestre per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.
 

È consentito svolgere convegni, congressi, eventi pubblici, assemblee incluso riunioni private?

Il DPCM del 3 novembre 2020, ribadisce, alla lettera o) , che «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».
 

Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?

Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dall’art. 9 del DPCM 3 novembre 2020, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei   dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
 

Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisognare fare?

L’art. 1, comma 9, lettera h) del DPCM del 3 novembre specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e) del medesimo decreto, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
 

Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati all’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM?

I livelli essenziali di assistenza indicati all’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, come riportato dal sito del Ministero della Salute, competente in materia, sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.
 

Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
 

    19. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?

Si è possibile, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.


    20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Si conferma che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle o cd. arancioni trova applicazione l’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), per cui sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.
Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Bonaccini: «L'Emilia-Romagna torna zona gialla». Niente più autocertificazione per allenarsi fuori dal proprio comune

SportPiacenza è in caricamento