Calcio - La Figc inibisce Garilli e Riccardi per 8 mesi
Attraverso un comunicato ufficiale, datato 10 gennaio 2013, la Figc infligge a Fabrizio Garilli (ex presidente del Piacenza Calcio) e a Maurizio Riccardi (ex amministratore delegato) un'inibizione di 8 mesi per aver trattato, nell'estate del 2011...
Attraverso un comunicato ufficiale, datato 10 gennaio 2013, la Figc infligge a Fabrizio Garilli (ex presidente del Piacenza Calcio) e a Maurizio Riccardi (ex amministratore delegato) un'inibizione di 8 mesi per aver trattato, nell'estate del 2011, la cessione della società Piacenza Calcio con Luigi Gallo, soggetto a sua volta colpito da inibizione - al tempo della trattativa per il crac del Venezia Calcio - e al quale sono stati aggiunti ulteriori tre anni. Si chiude dunque, almeno a livello sportivo, la querelle che portò la cessione del club di via Gorra all'Italiana Srl, la società facente capo a Marco Gianfranceschi e che utilizzò come interlocutore proprio Luigi Gallo. La Federcalcio giustifica la sua decisione con le seguenti parole: «Garilli e Riccardi, in quanto persone compiutamente inserite nel mondo del calcio, non potevano non sapere che stavano trattando con un soggetto inibito». Gallo viene considerato come interlocutore e consulente di mercato in quanto, per la Procura Federale, ebbe un ruolo decisivo - si legge - nella scelta della guida tecnica della squadra (Francesco Monaco) e nell'ingaggiare il direttore sportivo Marco Lanna. E' tuttavia corretto aggiungere che Fabrizio Garilli, nei mesi scorsi, ha inoltrato una denuncia per truffa proprio all'Italiana Srl (nella quale Gallo non è mai figurato). Ecco il testo integrale del deferimento emesso dalla Figc:
IL COMUNICATO - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (allepoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (allepoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Piacenza Spa) E LUIGI GALLO (allepoca dei fatti e tuttora soggetto inibito per lordinamento federale (nota n. 487/321pf11- 12/SP/blp del 23.7.2012).
La Procura Federale, con atto datato 23 luglio 2012, premettendo che nel luglio 2011 erano state avviate trattative per la cessione delle partecipazioni societarie della spa F.C. Piacenza e che siffatte trattative erano intercorse da un lato tra i promittenti venditori Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio, allepoca maggior azionista e presidente della società il primo ed amministratore delegato della stessa il secondo e, dallaltro, tra i promissari acquirenti Gianfranceschi Mario e Gallo Luigi e premettendo altresì che il Gallo era stato sottoposto a trattamento disciplinare per linibizione comminatagli il 17 febbraio 2011 sino al 17 febbraio 2013 e che pertanto non poteva partecipare a dette trattative né svolgere attività per il trasferimento ed il tesseramento di giocatori e tecnici che egli aveva effettivamente svolto a favore della spa F.C. Piacenza, ha deferito a questa Commissione Garilli Fabrizio, Riccardi Maurizio e Gallo Luigi, ai quali ha contestato la violazione ai primi due degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S., al terzo degli artt. 1 commi 1 e 5, 10 comma 1 C.G.S., specificando di non estendere il deferimento per responsabilità diretta ai sensi dellart. 4 comma 1 C.G.S. alla spa F.C. Piacenza, perché fallita e revocata dellaffiliazione.
Viene dedotto nella parte motiva del deferimento che il Gallo aveva contattato Lanna Marco per il ruolo di direttore sportivo della società ed aveva altresì di fatto ingaggiato quale allenatore della prima squadra Monaco Francesco, trovando con questultimo laccordo economico, il tutto agendo nel ruolo preminente di consulente di mercato per il rafforzamento dei quadri tecnici della società.
Viene altresì dedotto che nei confronti del Monaco si sarebbe proceduto con separato deferimento, essendo egli appartenente al Settore Tecnico, con conseguente competenza degli Organi di giustizia sportiva di tale Settore.Nessuno dei deferiti ha controdedotto nè è comparso nella presente riunione, a differenza della Procura Federale, che è di contro comparsa ed ha chiesto con laccoglimento del deferimento linibizione di anni 1 ciascuno per il Garilli ed il Riccardi e di anni 3 per il Gallo.
La Commissione osserva quanto segue. Il Riccardi in data 7 gennaio scorso ha fatto pervenire a questa Commissione unistanza di rinvio del dibattimento sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza degli atti del procedimento. Siffatta istanza non è suscettibile di accoglimento, atteso che il Riccardi ebbe a ricevere il provvedimento di fissazione della riunione odierna in data 18 ottobre 2012, sicché rispetto a tale data la richiesta degli atti, dal Riccardi formulata il 28 dicembre 2012, appare colpevolmente tardiva, tanto da far ritenere meramente defadigatoria listanza di rinvio, che devessere pertanto rigettata. Passando al merito del deferimento, va osservato che ai sensi dellart. 19 comma 2 CGS linibizione temporanea, a cui era sottoposto allepoca dei fatti il Gallo, comporta tra laltro il divieto di partecipare a riunioni con tesserati FIGC (inciso lettera D). Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio, perché accertato incontestabilmente dallOrgano inquirente nel corso delle indagini, che il Gallo è venuto meno a siffatto divieto, sicché risulta fondata lincolpazione che gli è stata mossa, anche nellottica dellinciso lettera A della stessa norma (divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per lordinamento sportivo), in quanto il Gallo, contattando il Lanna ed il Monaco affinché assumessero incarichi presso la società F.C. Piacenza spa, aveva mostrato di agire come tesserato della società o quanto meno come consulente di mercato della stessa, ritenendosi nel contempo già titolare di quota del capitale sociale della FC Piacenza Spa. Risulta altresì fondata lincolpazione di Garilli e Riccardi, che, in quanto persone compiutamente inserite nellambiente calcistico, non potevano non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito. Il deferimento deve essere pertanto accolto, al pari della richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale limitatamente alla posizione del Gallo, mentre appare equo ridurre le sanzioni a carico di Garilli e Riccardi nei limiti di mesi 8 ciascuno.
P.Q.M. infligge a Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio linibizione di mesi 8 (otto) ciascuno, a Gallo Luigi linibizione di anni 3 (tre).
IL COMUNICATO - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (allepoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa), MAURIZIO RICCARDI (allepoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Piacenza Spa) E LUIGI GALLO (allepoca dei fatti e tuttora soggetto inibito per lordinamento federale (nota n. 487/321pf11- 12/SP/blp del 23.7.2012).
La Procura Federale, con atto datato 23 luglio 2012, premettendo che nel luglio 2011 erano state avviate trattative per la cessione delle partecipazioni societarie della spa F.C. Piacenza e che siffatte trattative erano intercorse da un lato tra i promittenti venditori Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio, allepoca maggior azionista e presidente della società il primo ed amministratore delegato della stessa il secondo e, dallaltro, tra i promissari acquirenti Gianfranceschi Mario e Gallo Luigi e premettendo altresì che il Gallo era stato sottoposto a trattamento disciplinare per linibizione comminatagli il 17 febbraio 2011 sino al 17 febbraio 2013 e che pertanto non poteva partecipare a dette trattative né svolgere attività per il trasferimento ed il tesseramento di giocatori e tecnici che egli aveva effettivamente svolto a favore della spa F.C. Piacenza, ha deferito a questa Commissione Garilli Fabrizio, Riccardi Maurizio e Gallo Luigi, ai quali ha contestato la violazione ai primi due degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S., al terzo degli artt. 1 commi 1 e 5, 10 comma 1 C.G.S., specificando di non estendere il deferimento per responsabilità diretta ai sensi dellart. 4 comma 1 C.G.S. alla spa F.C. Piacenza, perché fallita e revocata dellaffiliazione.
Viene dedotto nella parte motiva del deferimento che il Gallo aveva contattato Lanna Marco per il ruolo di direttore sportivo della società ed aveva altresì di fatto ingaggiato quale allenatore della prima squadra Monaco Francesco, trovando con questultimo laccordo economico, il tutto agendo nel ruolo preminente di consulente di mercato per il rafforzamento dei quadri tecnici della società.
Viene altresì dedotto che nei confronti del Monaco si sarebbe proceduto con separato deferimento, essendo egli appartenente al Settore Tecnico, con conseguente competenza degli Organi di giustizia sportiva di tale Settore.Nessuno dei deferiti ha controdedotto nè è comparso nella presente riunione, a differenza della Procura Federale, che è di contro comparsa ed ha chiesto con laccoglimento del deferimento linibizione di anni 1 ciascuno per il Garilli ed il Riccardi e di anni 3 per il Gallo.
La Commissione osserva quanto segue. Il Riccardi in data 7 gennaio scorso ha fatto pervenire a questa Commissione unistanza di rinvio del dibattimento sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza degli atti del procedimento. Siffatta istanza non è suscettibile di accoglimento, atteso che il Riccardi ebbe a ricevere il provvedimento di fissazione della riunione odierna in data 18 ottobre 2012, sicché rispetto a tale data la richiesta degli atti, dal Riccardi formulata il 28 dicembre 2012, appare colpevolmente tardiva, tanto da far ritenere meramente defadigatoria listanza di rinvio, che devessere pertanto rigettata. Passando al merito del deferimento, va osservato che ai sensi dellart. 19 comma 2 CGS linibizione temporanea, a cui era sottoposto allepoca dei fatti il Gallo, comporta tra laltro il divieto di partecipare a riunioni con tesserati FIGC (inciso lettera D). Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio, perché accertato incontestabilmente dallOrgano inquirente nel corso delle indagini, che il Gallo è venuto meno a siffatto divieto, sicché risulta fondata lincolpazione che gli è stata mossa, anche nellottica dellinciso lettera A della stessa norma (divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per lordinamento sportivo), in quanto il Gallo, contattando il Lanna ed il Monaco affinché assumessero incarichi presso la società F.C. Piacenza spa, aveva mostrato di agire come tesserato della società o quanto meno come consulente di mercato della stessa, ritenendosi nel contempo già titolare di quota del capitale sociale della FC Piacenza Spa. Risulta altresì fondata lincolpazione di Garilli e Riccardi, che, in quanto persone compiutamente inserite nellambiente calcistico, non potevano non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito. Il deferimento deve essere pertanto accolto, al pari della richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale limitatamente alla posizione del Gallo, mentre appare equo ridurre le sanzioni a carico di Garilli e Riccardi nei limiti di mesi 8 ciascuno.
P.Q.M. infligge a Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio linibizione di mesi 8 (otto) ciascuno, a Gallo Luigi linibizione di anni 3 (tre).