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Caso Pergolettese-Triestina: tre mesi di inibizione per il dirigente Francesco Zanardini

La vicenda toccò da vicino il Piacenza che, a causa della vittoria in rimonta dei giuliani a Crema nei minuti di recupero, retrocesse all’ultima giornata.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco ZANARDINI e della società TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ZANARDINI, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 19.04.2023, nell’imminenza della gara Pergolettese - Triestina del 22.04.2023, valevole per il Campionato Professionistico di Lega Pro girone A 2022/2023 e dal cui esito sarebbe potuta dipendere la qualificazione ai play out ovvero la retrocessione della propria società di appartenenza U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, dopo averli contattati chiedendo loro di vedersi, incontrava presso il centro commerciale Famila di Crema dapprima il sig. Matteo Lucenti, con il quale consumava un aperitivo al bar, e poco dopo, casualmente, nel parcheggio, unitamente al medesimo Lucenti, il sig. Jonnathan Kevin Varas Marcillo, che non aveva invece dato seguito alle insistenti richieste di incontro ricevute - entrambi calciatori tesserati per la società U.S. Pergolettese 1932 Srl legati da un rapporto di amicizia con il Sig. Zanardini - e chiedeva loro informazioni sullo stato fisico dei calciatori della Triestina, sulla presenza di squalificati, diffidati e infortunati, nonché se avessero intenzione di giocare i play off, e ciò all’evidente fine di sensibilizzare i predetti calciatori suoi amici e, comunque, di ottenere informazioni per agevolare la propria squadra di appartenenza nell’ottenimento di un risultato favorevole della gara;

TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto all’epoca dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ZANARDINI, e dal Sig. Simone GIACOMINI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società TRIESTINA CALCIO 1918;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione e di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Francesco ZANARDINI e di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società TRIESTINA CALCIO 1918; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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