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"Campi di concentramento" dagli spogliatoi dell'Under 15: 500 euro di multa alla Pontolliese Gazzola

Per insulti di stampo razziale sette mesi di squalifica anche a un Under 15 del Podenzano

Ancora una volta insulti razzisti sui campi da calcio. E in questa occasione il comportamento è ancora più odioso perché arriva da calciatori minorenni, addirittura Under 15. Per questo riportiamo il comunicato del Giudice sportivo ma non pubblichiamo i nomi dei ragazzi coinvolti. La Pontolliese Gazzola è stata punta con un’ammenda di 500 euro per gli insulti di stampo razziale a un arbitro donna, un calciatore del Podenzano con una squalifica fino al 31 dicembre 2022.

Alla Pontolliese Gazzola è stata comminata un’ammenda di 500 euro perché “al termine della partita, mentre si accingeva a fare la doccia, l'arbitro udiva dei calciatori della società Pontolliese Gazzola urlare "Campi di cotone, questa!" e un altro calciatore ribattere "Campi di concentramento!". Terminata la doccia, l'arbitro non trovava i dirigenti della società Pontolliese Gazzola, in quanto se ne erano già andati; trovava però l'allenatore, il quale rispondeva non sapere chi fossero i responsabili. Solo successivamente l'allenatore chiedeva ai propri calciatori chi fosse stato il responsabile. Anche in tale caso, i nominativi dei responsabili non venivano rivelati. Osserva il Giudice Sportivo come la condotta dei calciatori non identificati integri la violazione dell'art. 28 del Codice di Giustizia Figc, relativo ai comportamenti discriminatori. Non avendo l'arbitro riconosciuto i calciatori, dovrà trovare applicazione il principio della responsabilità oggettiva. Prevede, infatti, l'art. 6 del Codice di Giustizia Figc che la Società risponde, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Poiché è incontestabile che le urla razziste e discriminatorie siano pervenute dallo spogliatoio ove si stavano cambiando i calciatori della società Pontolliese Gazzola, sarà quest'ultima ad essere responsabile del comportamento dei propri tesserati.

Per quanto attiene all'entità dell'ammenda, rilevato che l'art. 28 del Codice di Giustizia Figc prevede, in caso di recidiva, l'ammenda minima di euro 1.000,00; considerato che, nel caso de quo, si tratta della prima infrazione, tale ammenda dovrà essere ridotta, tenendo conto tuttavia del fatto che le urla razziste erano dirette nei confronti del Direttore di gara, e relative al colore della sua pelle. Per tutti i motivi anzidetti, il Giudice Sportivo commina alla società Pontolliese Gazzola l'ammenda di euro 500”.

Situazione analoga a quanto successo in casa del Podenzano.

“Al 38' del secondo tempo, il Direttore di gara espelleva il giocatore della società Podenzano, per doppia ammonizione. Notificata l'espulsione al calciatore, quest'ultimo insultava l'arbitro con un'espressione scurrile. Mentre l'arbitro annotava il provvedimento sul proprio taccuino, il medesimo giocatore urlava all'arbitro un insulto razzista, con specifico riferimento al colore della pelle del Direttore di gara. Come ormai noto, l'art. 28 del Codice di Giustizia sportivo Figc prevede, per il calciatore che si rende protagonista di comportamenti discriminatori, la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato. Ritiene il Giudice Sportivo che costituisca aggravante il fatto che destinatario dell'insulto di tipo razzista sia l'arbitro, il soggetto demandato alla direzione di gara ed al rispetto del regolamento. Per tale motivo, il Giudice Sportivo commina al calciatore la squalifica sino a tutto il 31 dicembre 2022”.

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