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Zona rossa e zona arancione, ecco chi si può allenare e chi può giocare dal 24 dicembre al 6 gennaio

Tutti i divieti e le attività consentite nel periodo natalizio e a cavallo del nuovo anno in base ai chiarimenti del Dipartimento per lo Sport. L'autodichiarazione da scaricare e compilare

Nelle vacanze natalizie la distinzione fra zone rosse e zone arancioni porta differenti opportunità anche per chi pratica attività sportiva, sia a livello individuale sia di squadra. Come è consuetudine, a cavallo del nuovo anno i campionati di alto livello (fatta salva qualche eccezione) sono fermi, ma potrebbero proseguire gli allenamenti, compresi quelli di gruppo. Vediamo nello specifico quando e chi si potrà allenare e chi invece dovrà limitarsi a sedute individuali in base ai chiarimenti del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 tutta l’Italia è considerata “Zona Rossa”, pertanto è consentito svolgere attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in forma individuale e all’aperto. È inoltre consentita la partecipazione ad eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalla rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ovvero Organismi Sportivi Internazionali. Pertanto, sono consentiti gli spostamenti agli atleti, muniti di tessera agonistica, partecipanti a tali competizioni. L’atleta minorenne può essere accompagnato da un solo adulto.

Lo spostamento, nei casi indicati sopra, potrà avvenire sia tra comuni che tra regioni differenti.

È inoltre consentito l’allenamento esclusivamente degli atleti di interesse nazionale la cui attività sia finalizzata alla partecipazione ad allenamenti o manifestazioni di preminente interesse nazionale, ovvero assimilabile a motivi di lavoro.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 tutta Italia sarà “Zona Arancione”, pertanto, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, in linea generale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020.

In considerazione dello spirito di massima cautela del Decreto-Legge del 18 dicembre 2020 n. 172, qualora non fosse possibile praticare l’attività sportiva nel proprio Comune, sono consentiti gli spostamenti esclusivamente dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

Anche in questo caso l’atleta minorenne può essere accompagnato da un solo adulto.

Per lo spostamento è necessario munirsi dell’autocertificazione ed è consigliabile l’esibizione della tessera agonistica federale e della convocazione alla seduta di allenamento.

Dal 7 gennaio 2021 si confermano le precedenti disposizioni.

CLICCA QUI PER SCARICARE L'AUTODICHIARAZIONE NECESSARIA PER SPOSTARSI

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