Nuova ordinanza della Regione: porte aperte in stadi e palasport, ma vendita di biglietti online e presenza degli steward
Tutte le indicazioni richieste da Bologna per riaprire gli impianti sportivi
A due giorni dalla precedente comunicazione che apriva le porte di stadi e impianti al chiuso agli spettatori nel corso di eventi sportivi, oggi la Figc rende noto alcune modifiche legate all'ultima ordinanza della Regione Emilia-Romagna. Le porte restano aperte, ma si potranno vendere i biglietti solo online, sarà necessaria la presenza di steward per illustrare le direttive agli spettatori e le società dovranno dotarsi di un proprio protocollo di sicurezza.
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Con l’entrata in vigore del DPCM del 13 ottobre 2020 viene consentita la presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti tutti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dalle rispettive federazioni con una percentuale massima di riempimento dl 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Per stabilire la capienza totale di un impianto, la Società dovrà fare riferimento al rapporto/verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza (documento necessario per il rilascio da parte del Comune, dell’agibilità della struttura e, di conseguenza della licenza di esercizio) dove vengono riportati anche tutti i percorsi per i deflussi e sicurezza degli spettatori. Copia di detto documento dovrà essere disponibile presso l’impianto sportivo da esibire. Eventualmente, agli organi di controllo, e dovrà essere trasmessa al Comitato Regionale Ufficio Impianti Sportivi (info@figccrer.it).
Qualora la Società ne fosse sprovvista, dovrà fare riferimento al verbale di omologazione rilasciato dal Comitato Regionale dove è riportata la capienza totale di 199 persone all’aperto e di 99 persone al chiuso. Pertanto il 15% dovrà essere calcolato in base a questi valori. Il decreto stabilisce, fra l’altro, che la presenza del pubblico è consentita esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente.
La Regione Emilia Romagna è intervenuta sull’argomento con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 193 del 14 ottobre 2020 che subordina l’ingresso del pubblico alla ulteriore condizione che il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, a dotarsi di un proprio protocollo di sicurezza per il contrasto al contagio del COVID-19 ed alla sua corretta e rigorosa applicazione ed attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici, nonché il rispetto del distanziamento interpersonale, considerando anche una distanza di almeno 5 metri tra il pubblico e il campo di gioco.
In particolare, dovrà essere previsto:
a) l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso impedendo l’entrata in caso di temperatura >37,5° e l’uso della mascherina;
b) il divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi;
c) la vendita di biglietti esclusivamente on-line in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento;
d) la registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 giorni degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;
e) la pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso al pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti;
f) il divieto di introdurre all’interno dell’impianto sportivo striscioni, bandiere o altro materiale;
g) il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;
h) uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;
i) la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali.
Per le competizioni sportive non all’aperto il decreto fa salve le ordinanze già adottate dalle regioni, purché nei limiti del 15% della capienza. A questo proposito la sopra citata ordinanza regionale dispone di continuare a consentire l’accesso al pubblico, nella misura e secondo le disposizioni definite con la precedente ordinanza con decreto n. 166 del 7/9/20202 con la quale sono state adottate le “nuove linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” che, per buona memoria si allegano al presente Comunicato Ufficiale. Il DPCM 13/10/2020 stabilisce inoltre che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.