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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Le Faq aggiornate del Ministero: confermato l'utilizzo degli spogliatoi solo con il Green pass rafforzato

L'aggiornamento del 28 dicembre dopo le novità dell'ultimo decreto legge emanato prima di Natale

  1. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’istruzione.

Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione ove previsto dalla norma.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, nel rispetto delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, delle Linee Guida per l’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico, e dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale e non.


7bis. Le palestre e piscine possono essere utilizzate dalle scuole in orario curriculare?

Le palestre e le piscine esterne agli istituti scolastici possono essere utilizzate dagli studenti in orario curriculare, nelle zone ove sia generalmente consentito l’accesso a dette strutture.

Nei casi in cui sia stipulato un regolare contratto tra istituto scolastico e piscina/palestra, quest'ultima può essere considerata come estensione dei locali scolastici e l'attività svolta al suo interno facente parte delle normali ore curriculari.

Pertanto, l’accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l’accesso al plesso scolastico, ovvero senza Certificazione verde COVID-19.

Tuttavia, durante l'orario di accesso degli studenti in orario curriculare è opportuno che sia garantito l'uso esclusivo della palestra/piscina da parte della scuola, limitando gli ingressi agli utenti esterni: questi ultimi potranno accedere all’uscita degli studenti e subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione.
 

  1. Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?

Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP).

Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista per persona (indicata nelle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere o nelle FAQ specifiche per le diverse aree: rossaarancionegiallabianca), per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso all'entrata dello spogliatoio.
In relazione ai requisiti per l’accesso agli spogliatoi, si rimanda alle FAQ n. 17 e n. 21 della sezione generale.
 

  1. È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"?

AI fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia, nelle zone ove sia possibile svolgere attività sportiva all’aperto presso centri e circoli sportivi, ma questa non sia consentita al chiuso, è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture per attività sportive non di contatto solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.
 

  1. Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?

Ove siano previste limitazioni di spostamento a livello intra-regionale o al di fuori del proprio Comune, o nell’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o privati, lo spostamento degli atleti dovrà avvenire applicando le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità).
 

  1. Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisogna fare?

La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del DPCM del 2 marzo 2021. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

Inoltre, prima dell’ingresso in Italia, dovrà essere compilato il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale.

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