La regione Emilia Romagna riapre tutti gli impianti sportivi per allenamenti senza pubblico. Ma Piacenza potrebbe decidere diversamente
Marcia indietro di Bologna, ma "resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni". Di certo riprende la preparazione per le squadre di alto livello
Sono escluse dalla sospensione anche:
tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.
Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.
Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.
In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.
Attività di preminente carattere sociale: quelle non sospese
Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.
Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.
Corsi professionali e servizi per il lavoro
L’Ordinanza (alla lettera B dell’art.1 comma 2) prevede tra l’altro la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.
Dalle Autorità territoriali possibili ulteriori prescrizioni
Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.