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Piacenza Calcio

Serie C - Il Tribunale Federale rigetta il ricorso del Piacenza. I playout si giocano, il 9 maggio riunione collegiale

«Dalla stessa documentazione depositata risulta sussistere un procedimento su fatti oggetto di ricorso dinanzi alla Procura Federale, che è a pieno titolo organo di giustizia sportiva» si legge nel testo «il Tribunale non può svolgere attività inquirente e poi attività decisionale»

Il Tribunale Federale Nazionale rigetta il ricorso del Piacenza che chiedeva la sospensione dei playout per accertare i fatti emersi durante Pergolettese-Triestina. Il Tribunale dice un “no” parziale, nel senso che specifica come non sia lui a dover decidere “dalla stessa documentazione depositata dalla società risulta sussistere un procedimento su fatti oggetto di ricorso dinanzi alla Procura Federale, che è a pieno titolo organo di giustizia sportiva” e  “fissa per la discussione dell’istanza cautelare in sede collegiale l’udienza del 9 maggio 2023”.
Tradotto: le gare di andata si giocano regolarmente il 6 maggio, dopodiché il 9 maggio si deciderà se sospenderle. Esiste infatti un procedimento della Procura Federale che, come specificato dal comunicato stampa stesso, è a pieno titolo l’organo di giustizia atto a decidere.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso, ex art. 30 e 31 del CGS CONI, con il quale la Società Piacenza Calcio 1919 Srl chiede accertarsi la regolarità della gara Pergolettese – Triestina, valida per la 38° giornata del Campionato di Serie C, e impugna la delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al C.U. n. 225 del 28 aprile 2023, di fissazione della date di disputa dei playout, atteso che, ove venisse accertato un illecito sportivo in quella gara (del quale vi è qualche indizio), la Triestina retrocederebbe al suo posto, mentre essa andrebbe a disputare i playout;

chiede, pertanto, che il Tribunale svolga attività volta ad accertare i fatti a mezzo audizioni o quant’altro e, ricorrendone i presupposti, sanzioni gli autori del fatto illecito; tenuto conto che le gare di andata dei playout sono fissate al 6 maggio 2023, chiede altresì che il Presidente del Tribunale sospenda, con decreto monocratico, detta delibera n. 225 del 28 aprile 2023, al fine di evitare lo svolgimento dei playout che renderebbe la situazione della ricorrente irreversibile

DECRETA
La richiesta di decreto monocratico cautelare è priva di fumus boni juris. Invero, l’art. 30 CGS CONI affida al Tribunale Federale la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale purché per i relativi fatti “non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad organi di giustizia sportiva”. Nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione depositata dalla società risulta sussistere un procedimento su fatti oggetto di ricorso dinanzi alla Procura Federale, che è a pieno titolo organo di giustizia sportiva [art. 45, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC]. Ne consegue che il ricorso risulta all’evidenza inammissibile. Ma vi è, poi, altra ragione di sistema che rende la richiesta della società inammissibile. Essa chiede, infatti, che il Tribunale svolga attività inquirente e poi attività decisionale. Il che non è consentito per le attribuzioni funzionali della Procura Federale e del Tribunale, peraltro rilevando che quanto ipotizzato dalla società comporterebbe il travolgimento delle regole del Codice di Giustizia Sportiva FIGC quanto al procedimento disciplinare, con conseguente grave vulnus del diritto di difesa. Ogni diversa, pur possibile, considerazione rimane assorbita.

P.Q.M.
Rigetta la misura di decreto monocratico cautelare e fissa per la discussione dell’istanza cautelare in sede collegiale l’udienza del 9 maggio 2023, ore 12.00, in modalità videoconferenza, riducendo a giorni 4 il termine di comparizione.

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