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Sabato, 20 Aprile 2024
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Pro Piacenza: il Tnas respinge l'abbreviazione dei termini

Il Presidente del TNAS, l'avvocato Massimo Zaccheo, in relazione all’istanza per l’abbreviazione dei termini chiesta dalla società A.S.D. Pro Piacenza 1919, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso oggi una ordinanza, in...

Il Presidente del TNAS, l'avvocato Massimo Zaccheo, in relazione all’istanza per l’abbreviazione dei termini chiesta dalla società A.S.D. Pro Piacenza 1919, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso oggi una ordinanza, in cui ha rilevato l’assenza ad oggi del deposito delle motivazioni della decisione impugnata, ritenendo questo un impedimento a poter procedere ad un compiuto esame delle questioni, ha quindi respinto l’istanza (ex art. 25, comma 4, del Codice). Leggi qui tutto il riassunto sul "caso Santi" che costerà al Pro Piacenza 8 punti di penalizzazione nella prossima stagione.

Il ricorso all’arbitrato riguardava la decisione, resa nel solo dispositivo, della Corte di Giustizia Federale, pubblicata con C.U. n. 333/CGF del 19 giugno 2014, con cui è stata irrogata alla società, oltre all’ammenda di € 3.000, la penalizzazione di 8 punti da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS. La società doveva rispondere delle violazioni ascritte al Sig. Paolo Porcari, proprio segretario con delega di rappresentanza, e del Sig. Luca Santi, proprio calciatore. Al Sig. Porcari è stata contestata la violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2013/2014, la distinta di 34 gare disputate dalla società in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza malgrado il giocatore Luca Santi non ne avesse titolo in quanto squalificato; al Sig. Santi è stata contestata la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella stagione sportiva 2013/2014, a 34 gare, malgrado fosse squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (C.U. n. 161 del 16 maggio 2013). La società aveva richiesto al Presidente del TNAS l’abbreviazione dei termini ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS.

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