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Pro Piacenza: a fine mese la decisione del Tnas sul -8

E' stata fissata per giovedì 31 luglio, alle ore 15.30, la decisione del Tnas sulla penalizzazione di otto punti inflitta al Pro Piacenza per il "caso Santi" dalla Commissione Disciplinare e confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia...

E' stata fissata per giovedì 31 luglio, alle ore 15.30, la decisione del Tnas sulla penalizzazione di otto punti inflitta al Pro Piacenza per il "caso Santi" dalla Commissione Disciplinare e confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Federale. Il club rossonero ha presentato una robusta memoria difensiva corredata da ben diciotto precedenti simili e si confida in uno sconto. Questo il testo ufficiale del comunicato del Coni:

Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Avv. Marcello de Luca Tamajo) della controversia tra la società A.S.D. Pro Piacenza 1919, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha fissato la prima udienza il 31 luglio 2014, alle ore 15:30.

L’istanza si riferisce alla decisione, resa nel solo dispositivo, della Corte di Giustizia Federale, pubblicata con C.U. n. 333/CGF del 19 giugno 2014, con cui è stata irrogata alla società, oltre all’ammenda di € 3.000, la penalizzazione di n. 8 punti da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS. La società deve rispondere delle violazioni ascritte al Sig. Paolo Porcari, proprio segretario con delega di rappresentanza, del Sig. Luca Santi, proprio calciatore. Al Sig. Porcari è stata contestata la violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2013/2014, la distinta di n. 34 gare disputate dalla società in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza malgrado il giocatore Luca Santi non ne avesse titolo in quanto squalificato; al Sig. Santi è stata contestata la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 6 e comma 8, del CGS, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella stagione sportiva 2013/2014, a n. 34 gare, malgrado fosse squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (C.U. n. 161 del 16 maggio 2013). La società ha richiesto al Presidente del TNAS l’abbreviazione dei termini ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS.

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