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Urla tre volte all'arbitro "Sei una scimmia" e scappa negli spogliatoi: 500 euro di multa al San Nicolò Calendasco

Il giocatore non è stato identificato dal direttore di gara, altrimenti sarebbe stato squalificato per dieci giornate. In questo modo paga la società per responsabilità oggettiva

Dalla panchina urla all'arbitro "Sei una scimmia" alludendo al colore della pelle: al San Nicolò Calendasco comminata un'ammenda di 500 euro. E' successo nel corso dell'ultima giornata del campionato di Seconda categoria: un giocatore non identificato ha urlato espressioni di tipo discriminatorio ma non è stato identificato perché indossava una pettorina ed è immediatamente corso negli spogliatoi. Per questo, invece delle 10 giornate di squalifica previste dal regolamento per fatti simili, il Giudice Sportivo ha punito la società con 500 euro di multa.

Il comunicato della Figc provinciale

Il Giudice Sportivo, letto il rapporto ufficiale, rileva che al 36' del secondo tempo, in concomitanza con l'espulsione del dirigente della società S.Nicolò Calendasco, un calciatore della medesima società sportiva, che sedeva in panchina, e che il Direttore di gara non è riuscito ad identificare, lasciava la panchina urlando - per ben tre volte - al Direttore di gara "Sei una scimmia!", alludendo evidentemente al colore della pelle dell'arbitro.

Il Direttore di gara non riusciva ad identificare il calciatore, in quanto lo stesso, al momento del fatto, indossava una pettorina, e subito dopo lo stesso soggetto scappava nello spogliatoio. Il Direttore di gara decideva pertanto di portare a termine la gara. Osserva il Giudice Sportivo come la condotta del calciatore non identificato integri, senza dubbio alcuno, un comportamento discriminatorio, per il quale l'art. 28 del Codice di Giustizia FIGC prevede la sanzione minima di 10 giornate di squalifica.

Non avendo l'arbitro riconosciuto il calciatore, nemmeno alla fine della partita, quando ha chiesto - invano - al capitano il nominativo del calciatore che si era allontanato dal terreno di gioco, dovrà trovare applicazione il principio della responsabilità oggettiva. Prevede, infatti, l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva che la Società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Poiché è incontestabile il fatto che l'insulto discriminatorio sia pervenuto da calciatore non identificato della società San Nicolò Calendasco, sarà quest'ultima ad essere ritenuta responsabile disciplinarmente del comportamento del proprio tesserato.

Per quanto attiene all'entità dell'ammenda, occorre prendere spunto dall'art. 28 del Codice di Giustizia secondo il quale, in caso di recidiva, le società dilettantistiche sono punite con l'ammenda minima di euro 1.000,00. Trattandosi, in questo caso, di prima violazione avente ad oggetto comportamento discriminatorio, tale ammenda dovrà essere ridotta, tenendo conto del fatto che destinatario dell'insulto razzista era il Direttore di gara. Per tutti i motivi anzidetti, il Giudice Sportivo commina alla società S.Nicolò Calendasco l'ammenda di euro 500,00. 

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