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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Dilettanti

Il Giudice sportivo dà ragione al Fontana Audax: vittoria 3-0 a Montecchio

Le decisioni dopo la sospensione della gara di domenica scorsa: ma arrivano anche 150 euro di ammenda alla società piacentina e tre giornate di squalifica a Denis Lamberti

Il Giudice Sportivo, ha letto il referto, e l’allegato supplemento, da cui ha rilevato che la gara è stata inizialmente sospesa dall’arbitro al 40’ del secondo tempo poiché, in conseguenza dei gesti provocatori fatti dal Sig. Lamberti Denis (Soc. Fontana Audax), in tribuna i sostenitori di entrambe le squadre davano luogo ad una rissa e fra i calciatori in campo si creava una forte tensione con reciproco scambio di offese e minacce. Inoltre, i calciatori litigavano con il pubblico e si avvicinavano anche in massa verso la tribuna rivolgendo proteste ed offese nei confronti dei sostenitori in tribuna. In presenza di una siffatta situazione, l’arbitro decideva di sospendere la gara e di chiamare i giocatori negli spogliatoi al fine di creare lontananza fra gli stessi ed il pubblico e, quindi, di metterli in sicurezza. Dopo avere riferito ai calciatori, ai capitani e all’addetto all’arbitro (Sig. Gianni Mauro) la propria decisione di sospendere la gara, per i suddetti motivi, il Direttore di gara rendeva anche loro noto che era necessario ripristinare la calma in campo, nonché nei confronti del pubblico, per proseguire la gara. In particolare il Direttore di gara chiariva al capitano della Soc. Fontana Audax (Sig. Mazzini Danio) che, visto il comportamento del pubblico, ed il nervosismo fra i calciatori, era necessario che si adoperasse con la propria squadra e con i propri tifosi per riportare il tutto alla normalità poiché, stante la situazione in atto, non vi erano le condizioni per concludere la gara. L’arbitro per salvaguardare la propria incolumità e quella dei propri assistenti ha, quindi, deciso di recarsi momentaneamente negli spogliatoi. Dopo circa otto minuti il Direttore di gara ha constatato che la situazione si era calmata ed ha, di conseguenza, richiesto ai due capitani di riprendere il gioco. A seguito di tale richiesta la Soc. Fontana Audax confermava la propria disponibilità a riprendere il gioco, mentre il capitano della Soc. Montecchio comunicava all’arbitro che la propria società si rifiutava di proseguire la gara. In conseguenza del rifiuto del capitano della Soc. Montecchio il Direttore di gara gli reiterava nuovamente la richiesta di proseguire la gara, ma il capitano della Soc. Montecchio gli comunicava che per lui la gara era da ritenersi conclusa. L’arbitro ha, inoltre, chiesto un’ulteriore conferma ai dirigenti della Soc. Montecchio e, a seguito del loro persistente rifiuto, ha considerato definitivamente conclusa la gara. Osserva questo Giudice Sportivo: affinché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Dalla ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, e dalle circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto e/o nell’allegato supplemento, si rileva in maniera evidente che l’arbitro ha temporaneamente sospeso la gara in conseguenza della situazione che si era venuta a creare, chiedendo anche ai capitani delle due squadre di adoperarsi in modo da calmare i giocatori ed i sostenitori. Rilevato che, dopo circa otto minuti dalla sospensione, l’arbitro ha ritenuto che vi fossero di nuovo le condizioni per proseguire la gara chiedendo espressamente alle società di riprendere il gioco. Rilevato che, a seguito della richiesta del Direttore di gara di riprendere il gioco, il capitano ed i dirigenti della Soc. Montecchio si rifiutavano di continuare la gara, mentre la Soc. Fontana Audax comunicava la propria volontà di proseguire la partita. Considerato che il rifiuto della Soc. Montecchio, così come rappresentato nel referto arbitrale e nell’allegato supplemento, risulta di per sé ingiustificato.

Visti gli artt. 17 C.G.S. e 53 NOIF P.T.M. Delibera di comminare alla società Montecchio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio MONTECCHIO – FONTANA AUDAX 0 – 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ ammenda di €. 300,00 quale prima rinuncia.

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