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Critica i direttori di gara su facebook: 4 mesi di squalifica a un dirigente piacentino

Sui social aveva scritto: “la maggior parte degli arbitri in Terza categoria andrebbe radiata. Pagliacci”. Il Tribunale Federale Territoriale ferma un tesserato della Virtus Piacenza fino alla fine di ottobre

Critica la classe arbitrale di Terza categoria su facebook e viene squalificato per quattro mesi. Addirittura il Tribunale Federale Territoriale aumenta la pena richiesta dalla Procura Federale, che aveva domandato uno stop di tre mesi. All’origine della squalifica un commento di Andrea Ghidoni, all’epoca dirigente della Virtus Piacenza, che sulla pagina facebook di Sportpiacenza e sul proprio profilo personale aveva scritto: “la maggior parte degli arbitri in Terza categoria andrebbe radiata. Pagliacci”. Nessuna sanzione invece alla società piacentina, che non è stata ritenuta responsabile perché il commento era stato postato su una pagina personale.

Questa la decisione del Tribunale Federale Territoriale

Il signor Andrea Ghidoni, all’epoca dei fatti tesserato con la società Asd Virtus Piacenza A. Pol. D., della violazione art. 4, comma 1, e art.23, comma 1 del C.G.S. per aver commentato un post pubblicato sulla pagina Facebook del quotidiano online “Sportpiacenza” e aver leso l’onore, il prestigio ed il decoro della classe arbitrale, con la dichiarazione seguente, postata sempre sulla medesima pagina di Facebook dello stesso quotidiano e nel contempo sulla propria pagina Facebook:“ …la maggior parte degli arbitri in Terza categoria andrebbe radiata. Pagliacci …”. Il comportamento del signor Andrea Ghidoni non viene invece ritenuto idoneo a configurare una responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. a carico della società Asd Virtus Piacenza A. Pol. D. per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti, in quanto lo stesso appare ricompreso esclusivamente nell’ambito della sfera soggettiva e personale propria del tesserato e la pubblicazione del post disciplinarmente rilevante ha avuto luogo su un profilo personale del tesserato del tutto sottratto ad un preventivo potere di controllo da parte della società. Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non è presente all’odierna riunione e non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari alla medesima addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare:

- Mesi 3 d’inibizione a carico del signor Andrea Ghidoni

Il Tribunale

- letto il deferimento;

- preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale; -considerata l’assenza di argomentazioni difensive della parte deferita

- ritenuta comprovata la responsabilità della stessa parte deferita per le violazioni attribuitele d e l i b e r a di infliggere al signor Andrea Ghidoni l’inibizione fino a tutto il 30/10/2022,

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