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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Accolte le istanze del Corte Calcio, enorme passo indietro del Giudice Sportivo. Ridotte le squalifiche da quattro anni e mezzo a complessive dodici giornate

Il reclamo della società piacentina è stato ritenuto valido da parte della Corte Sportiva di Appello. Cinque giornate di stop per Ciotu (inizialmente erano due anni), quattro a Fantini (inizialmente era un anno)

Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di audizione, presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte Ritiene 1) Il reclamo è fondato e va accolto, limitatamente, peraltro, all’entità alle sanzioni da infliggere a giocatori, Dirigenti e società coinvolti dalle decisioni del giudice di I° grado.

Infatti 2) La Corte ha interpellato l’arbitro dell’incontro; questi ha riferito di non aver subito alcuna violenza (né dai giocatori né dai dirigenti), poiché il solo giocatore Ciotu Gavril (l’unico ad essere entrato in contatto fisico con lui) gli ha appoggiato le mani sul petto, senza esercitare pressioni e senza arrecargli dolore.

3) Giustamente la società reclamante osserva che la disposizione di legge violata dagli incolpati è l’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva (le cui pene edittali risultano molto più blande di quelle stabilite dal Giudice di I° grado).

4) Si deve peraltro aggiungere che ognuno dei prevenuti si è reso responsabile di un atteggiamento eccessivamente protestatario e ripetitivo, con il contorno di espressioni offensive nei confronti dell’arbitro e della sua categoria. Per questo la decisione che deve prendere la Corte terrà in considerazione quest’ ultimo aspetto, aggravando la sanzione rispetto al minimo edittale

5) Va invece disattesa la richiesta della Società reclamante di poter esibire (e quindi far esaminare da parte della Corte) un video/filmato della gara, poichè tale richiesta appare non in linea con quanto previsto dalle norme innovative del Codice di Giustizia Sportiva (art. 58); da un lato il video non aggiungerebbe nulla al contesto probatorio dei referti arbitrali, dei supplementi dei collaboratori e di quanto l’arbitro ha riferito a questa Corte; d’altro canto manca anche la certezza della provenienza e attendibilità obiettiva del predetto filmato per cui la Corte ritiene superfluo esaminarlo.

Per questo motivo la Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna sanziona con:

- 5 giornate di squalifica il calciatore Ciotu Gavril (sanzione da scontare nel prossimo campionato);

- 4 giornate di squalifica al calciatore Fantini Andrea (sanzione da scontare nel prossimo campionato)

- 3 giornate di squalifica al calciatore Gaggioli Alessandro (sanzione da scontare nel prossimo campionato

- Inibizione fino al 16/08/2022 ai dirigenti Delledonne Igor e Fantini Mario.

- Ammenda di € 200,00 alla Società Corte Calcio

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