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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Accolte le istanze del Corte Calcio, enorme passo indietro del Giudice Sportivo. Ridotte le squalifiche da quattro anni e mezzo a complessive dodici giornate

Il reclamo della società piacentina è stato ritenuto valido da parte della Corte Sportiva di Appello. Cinque giornate di stop per Ciotu (inizialmente erano due anni), quattro a Fantini (inizialmente era un anno)

Enorme passo indietro del Giudice sportivo regionale, che la scorsa settimana aveva punito in modo pesantissimo il Corte calcio, comminando squalifiche complessive per oltre 4 anni e mezzo dopo i fatti accaduti nella gara play off disputata in casa della Lugagnanese. Adesso la Corte Sportiva di Appello ha accolto il reclamo della società piacentina, riducendo in modo molto consistente gli stop a giocatori e dirigenti. Gavril Ciotu ha visto ridurre la squalifica da due anni a cinque giornate, Andrea Fantini da un anno a  quattro giornate, Alessandro Gaggioli da sei mesi a tre giornate, mentre i dirigenti Igor Delledonne e Mario Fantini sono passati da una inibizione di sei mesi a una di due mesi, fino al 16 agosto. Queste le motivazioni ufficiali

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CORTE CALCIO

Avverso squalifica dei calciatori Ciotu Gavril fino al 30 giugno 2024, Fantini Andrea fino al 30 giugno 2023 e Gaggioli Alessandro fino al 31 dicembre 2022; avverso inibizione dei dirigenti Signori Delledonne Igor e Fantini Mario fino al 31 dicembre 2022, nonché avverso ammenda di EUR 500.00 a carico della società.

La Società ASD Corte Calcio ha impugnato tutti i succitati provvedimenti disciplinari.. Secondo la reclamante il Giudice sportivo di Parma non avrebbe correttamente applicato le norme del Codice di Giustizia Sportiva poiché nelle motivazioni di tutti gli impugnati provvedimenti avrebbe erroneamente fatto riferimento all’articolo 35 del CGS nonostante non vi sia stata da parte dei propri tesserati nessuna condotta violenta ai danni dell’ufficiali di gara e ovviamente non vi siano certificazioni mediche attestanti lesioni fisiche dallo stesso sofferte. Entrando nel dettaglio di quanto effettivamente realizzato dai propri tesserati nel corso della gara in questione, la società Corte Calcio sostiene che i dirigenti Delledonne e Fantini avrebbero tenuto una condotta semplicemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro senza mai avere alcun contatto fisico con quest’ultimo; che anche il calciatore Ciotu Gavril avrebbe mantenuto un comportamento di forte protesta e sicuramente irriguardoso nei confronti dell’arbitro aggravato da un lieve contatto fisico privo però di qualsivoglia conseguenza lesiva per il direttore di gara; che entrambi i calciatori Fantini Andrea e Gaggioli Alessandro si sarebbero limitati a protestare contro decisioni assunte dall’arbitro senza mai avere con questi alcun contatto fisico; che, infine, anche la sanzione di natura economica assunta dal Giudice sportivo ai danni della società non sarebbe giustificata in quanto non vi sarebbe stato alcun atto violento attuato dai propri sostenitori.

Per i motivi come sopra succintamente riassunti la reclamante chiede che le condotte dei propri tesserati siano ricondotte nelle fattispecie previste e punite dall’articolo 36 CGS e che pertanto le relative sanzioni deliberate dal Giudice di primo grado siano integralmente riformate e opportunamente ridotte. La società Corte Calcio, che oltre ad aver prodotto un video filmato della gara e richiesto copia degli atti ufficiali, aveva anche richiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio legale Avv. Riccardo Benaglia; e altresì presente il Presidente della società.

L’Avv. Benaglia si riporta alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate insistendo in particolare sul fatto che nessuno dei giocatori e /o dirigenti ha usato violenza nei confronti dell’arbitro e che nessuno è entrato in contatto fisico con il medesimo e che il solo giocatore Ciotu Gavril ha sì appoggiato le mani sul petto dell’arbitro ma senza violenza e senza arrecargli dolore. La società reclamante insiste perchè nel caso di specie trovi applicazione l’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva. Insiste anche perché la Corte esamini un filmato dei fatti avvenuti offerto in visione. Conclusivamente la società chiede la riforma delle sanzioni o quantomeno una riduzione delle medesime.

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