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Venerdì, 19 Aprile 2024
Dilettanti

Mano pesantissima del Giudice sportivo sul Bivio Volante: 14 giornate complessive di squalifica

Alla società, che non è rientrata sul terreno di gioco dopo il primo tempo, inflitta anche un'ammenda e la sconfitta per 0-3 maturata in campo

Dopo l’epilogo di domenica scorsa c’era da aspettarselo, ma forse le decisioni del Giudice sportivo dopo quanto successo in Gossolengo-Bivio Volante sono andate oltre le previsioni. A farne le spese la società ospite, che oltre all’ammenda di 200 euro e alla conferma del risultato di 3-0 a favore del Gossolengo comunque maturato sul campo (sul quale non c’erano dubbi) si è visto infliggere un totale di quattordici giornate complessive di squalifica a quattro suoi giocatori.

Questo il comunicato ufficiale della Delegazione di Piacenza

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rileva che al 45º del primo tempo, dopo l'espulsione di un calciatore del Bivio Volante, l'arbitro veniva circondato a centrocampo da numerosi calciatori e da due dirigenti sempre del Bivio Volante, che con tono minaccioso gli rivolgevano frasi gravemente offensive, irripetibili. Ritenuto terminato il primo tempo, anche per evitare il contatto fisico con i calciatori si stava recando nello spogliatoio. Nel frattempo riceveva una forte spinta alle spalle, che gli faceva quasi perdere l'equilibrio, da parte del calciatore del Bivio Volante, Federico Colla, che gli urlava con tono di sfida e minaccia frasi gravemente offensive e minacciose, tali da intimorirlo. A questo punto, dopo 15 minuti, intenzionato ad iniziare il 2º tempo, riceveva dal capitano del Bivio Volante l'intenzione di non scendere in campo. Aspettava che trascorresse il tempo regolamentale per dichiarare la sospensione della gara per ritiro della squadra.

DOPO TUTTO QUANTO PREMESSO OSSERVA

il comportamento di Federico Colla sopra riportato, nella sua concreta fattispecie, configura una “condotta violenta", secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un fatto caratterizzato da "intenzionalità e volontarietà" atte a porre in pericolo l'integrità fisica, risoltasi poi in una azione impetuosa e incontrollata contro l'arbitro.

- la società Bivio Volante, è responsabile per aver ritirato la squadra per la disputa del secondo tempo; - la stessa società è altresì destinataria di sanzione comminata considerandola ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, co.4 bis del Codice di Giustizia sportiva. P.Q.M. 1) Colla Federico del Bivio Volante viene squalificato per 7 (sette) giornate effettive di gara; 2) infligge alla società Bivio Volante la sanzione di Euro 100 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 bis del Codice di G.S; 3) infligge alla società Bivio Volante la sanzione di Euro 100 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, co.4 bis del Codice di Giustizia Sportiva; 4) Omologa il risultato di 3-0 conseguito sul campo dal Gossolengo

GUARDA IL VIDEO DEI MOMENTI CONCITATI AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO

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