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Calcio giovanile

Stangata del Giudice: gara persa per Turris e RiverNiviano, cinque squalificati per un totale di 21 giornate

Durissime decisioni dopo la sospensione per rissa della partita degli juniores Provinciali. Sei giornate ai due giocatori espulsi da cui poi è partito il bruttissimo episodio, cinque turni a un altro tesserato del RiverNiviano e due ciascuno ad altri due

Stangata dal Giudice sportivo su Turris e RiverNiviano dopo i fatti che sabato scorso hanno portato alla sospensione per rissa della gara valida per il campionato Juniores provinciale. Le sanzioni sono pesantissime: perdita dell'incontro con il risultato di 0-3 per entrambe le formazioni, ammenda di 250 euro agli ospiti e di 350 alla Turis perché avrebbe anche dovuto presidiare l’accesso alla zona antistante gli spogliatoi.

I due giocatori espulsi durante l'incontro, episodio da cui poi si è scatenata la rissa, sono stati squalificati per sei giornate, mentre altri tre tesserati del RiverNiviano sono stati fermati uno per cinque giornate e due per due giornate ciascuno. Come è consuetidine pubblichiamo solamente i nomi dei giocatori maggiorenni.

Questa la nota ufficiale

Il Giudice Sportivo, letto il rapporto di gara dell'Arbitro ed il relativo supplemento di rapporto;

- rilevato che, al 18' del primo tempo, il Direttore di gara espelleva il calciatore Avancini Andrea della Società Turris e il calciatore C.A. della Società Riverniviano per reciproche scorrettezze, sfociate in tentativi di colpirsi con manate e pugni e che, durante l'uscita dal terreno di gioco, entrambi i calciatori continuavano ad insultarsi ed a minacciarsi fra loro

- rilevato che, al 27' del primo tempo, mentre il gioco era in regolare svolgimento, il Direttore di gara sentiva delle urla provenire dalla zona dello spogliatoio e che, contestualmente a tali urla, alcuni calciatori della società Riverniviano abbandonavano il terreno di gioco per recarsi nella zona degli spogliatoi. Fra di essi, il Direttore di gara riusciva ad individuare i calciatori S.I., F.S. e B.G.;

- rilevato che, a quel punto, il Direttore di gara si vedeva costretto ad interrompere il gioco per verificare la situazione;

- rilevato che, giunto nei pressi della zona antistante gli spogliatoi, il Direttore di gara verificava che all'interno del recinto di gioco, si trovavano tifosi della squadra di casa e tifosi della squadra ospite, che si erano introdotti indebitamente;

- rilevato che, unitamente a detti tifosi, il Direttore di gara riconosceva i calciatori precedentemente espulsi, Avancini Andrea e C.A, unitamente al calciatore B.G. della società Riverniviano, i quali davano inizio ad una rissa generale che coinvolgeva calciatori e tifosi, con l'utilizzo di pugni, calci, spintonamenti, insulti e minacce di vario genere;

- dopo qualche minuto, il Direttore di gara riusciva a riprendere il gioco, ma sugli spalti, nel frattempo, continuavano le violenze fra il pubblico con spinte, calci, schiaffi, spintonamenti contro le reti del recinto di gioco e insulti nei confronti dei calciatori;

- rilevato che la rissa sugli spalti, che nel frattempo continuava, induceva i calciatori in campo ad una alterazione psicofisica, tale per cui alcuni di loro manifestavano la volontà di abbandonare il terreno di gioco, per partecipare attivamente agli scontri;

- rilevato che, a quel punto, il Direttore di gara, ritenuto che non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione della gara, assumeva la decisione di interrompere definitivamente la partita al minuto 27' del primo tempo, con il sostegno dei dirigenti, che condividevano tale decisione;

- rilevato che, ai sensi dell'art. 26 del Codice di Giustizia FIGC, le Società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione di una gara da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica;

Ciò premesso e rilevato, Il Giudice Sportivo, ritenuta la responsabilità dei sostenitori di entrambe le Società, delibera 1) Dispone la sconfitta della gara, con il risultato di 0-3, per entrambe le società Turris e Riverniviano; 2) Concesse le attenuanti per il comportamento collaborativo dei dirigenti di entrambe le Società, commina un'ammenda di euro 250,00 ad entrambe le società Turris e Riverniviano, oggettivamente responsabili dei fatti violenti commessi dai rispettivi tifosi. Commina inoltre, alla società Turris, un'ulteriore ammenda di euro 100,00 per non aver presidiato l'accesso alla zona antistante gli spogliatoi, permettendo che tifosi entrassero all'interno del recinto di gioco, favorendo, pertanto, gli scontri di cui sopra; 3) Per i motivi indicati in narrativa, squalifica i seguenti calciatori: - Avancini Andrea della società Turris per 6 (sei) giornate; - C.A. della società Riverniviano per 6 (sei) giornate; - B.G. della società Riverniviano per 5 (cinque) giornate; - S.I. della società Riverniviano per 2 (due) giornate; - F.S. della società Riverniviano per 2 (due) giornate.

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