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Volley - Respinto il reclamo. Molinaroli: «Andiamo avanti»

Questa la decisione del Giudice Unico che respinge il reclamo del Copra Elior presentato dopo gara5 di semifinale persa contro Perugia. In sostanza il giudice sostiene che essendo andato il punto alla formazione di Monti la richiesta di Piacenza...

Questa la decisione del Giudice Unico che respinge il reclamo del Copra Elior presentato dopo gara5 di semifinale persa contro Perugia. In sostanza il giudice sostiene che essendo andato il punto alla formazione di Monti la richiesta di Piacenza debba essere rigettata perché non ha avuto alcuni svantaggio dall'errore del direttore di gara.

«Con calma e senza agitarci andiamo avanti, proseguiremo fino all’ultimo grado di giudizio». Commenta in questo modo Guido Molinaroli la sentenza del Giudice Unico della Fipav che ha respinto il reclamo del Copra Elior a seguito dell’errore arbitrale (ammesso dal direttore di gara) nel quarto set di Piacenza-Perugia, gara5 di semifinale scudetto vinta dagli umbri.

«Quella che hanno dato - prosegue il numero uno biancorosso - è una non risposta. In pratica ci hanno detto che abbiamo ragione ma che è ininfluente perché abbiamo perso il punto successivo. Ma qual è il metro con il quale si misura l’eventuale influenza di un errore? Il servizio successivo, i tre successivi? O qualche azione in più? Di questo passo non si troverà mai una soluzione univoca».
Per questo il presidente annuncia che la battaglia legale di Piacenza prosegue, con il prossimo grado di giustizia alla Fipav ed eventualmente anche al Coni. «Senza rancore e senza fretta, ma proseguiremo la nostra battaglia».

Intanto il presidente ha annunciato per domani alle 17.30 una conferenza stampa in cui si farà chiarezza sul futuro del Copra Elior.

Questo il testo completo della sentenza

Esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo e rilevatane la ritualità il Giudice osserva:

Il reclamo della Soc. Copra Elior Piacenza si fonda sull'errore arbitrale verificatosi nel corso del IV Set allorché veniva richiesta la sostituzione del libero "dichiarato inabile" dal proprio allenatore. Ottenuta l'autorizzazione, il nuovo giocatore veniva però fatto entrare in campo solo dopo lo svolgimento di una azione di gioco e non immediatamente, come era stato richiesto. Ritenendosi danneggiata, per la mancanza del libero nel corso della medesima, la Soc. Copra Elior Piacenza proponeva reclamo.
Il reclamo appare fondato nel "rito" avendo peraltro il direttore di gara confermato i fatti descritti e, quindi implicitamente ammesso la violazione della regola di gioco 19.4.2.2.

Pur tuttavia questo Giudice non può esimersi dal rilevare che l’azione di gioco sopra descritta, si è conclusa a favore della società reclamante. Appare quindi di tutta evidenza che il principio dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 67 Reg. Giur. e che deve porsi alla base del gravame, sia venuto sostanzialmente meno.

Tale principio non è disatteso ma rafforzato dal successivo art. 68 Reg. Giur. il quale stabilisce che possono essere fatti valere tutti i motivi ostativi alla omologa della gara secondo i Regolamenti Fipav e Regole di Gioco.

Nel caso di specie tali motivi non sono stati obiettivamente rinvenuti, perché la fase di gioco contestata, pur sussistendo l’errore arbitrale, si è conclusa favorevolmente per la società reclamante.

La decisione sul reclamo proposto deve quindi formarsi non secondo la logica del suo contenuto bensì attraverso una connotazione diversa del problema. In sostanza il Giudice deve decidere se privilegiare il principio dell’interesse ad agire o dare maggior credito all’errore arbitrale.

Ai fini del proprio convincimento, soccorre il citato art. 67 Reg. Giur. il quale anche recependo un principio generale dell’ordinamento statuale, fa proprio il requisito dell’interesse ad agire che deve assistere anche la proposizione del reclamo.
Tale requisito fondante non è stato rinvenuto nel caso di specie, perché come già detto, la Soc. Copra Elior Piacenza non ha tratto svantaggio alcuno dalla errata decisione arbitrale.
La dotta ed articolata difesa del Sodalizio anche se ricca di riferimenti analogici, deve considerarsi priva di pregio, non avendo centrato la vera essenza del problema giuridico sollevato, ma si è limitata a dimostrare quanto in effetti già evidenziato nel rapporto
arbitrale, tanto da rendere ultronee le argomentazioni dedotte.
Per le suesposte considerazioni e dovendosi uniformare all’inderogabile
principio dell’interesse ad agire, inesistente nel caso di specie, attesa la favorevole conclusione dell’azione di gioco, il reclamo deve essere respinto.
Per quanto sopra premesso il G.U.F.
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Copra Elior Piacenza;
- di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo;
- di incamerare la tassa reclamo

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