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A tre mesi di distanza la Gas Sales ottiene la vittoria a tavolino contro Sora

Il Giudice Sportivo penalizza i laziali e giudica corretto il comportamento della società biancorossa, che dunque chiudono ufficialmente la stagione a 21 punti

A tre mesi di distanza arriva anche la decisione del Giudice sportivo. Cambia poco, anzi assolutamente niente, in tema di classifica e di futuro, ma la Gas Sales si vede riconosciuto un comportamento ritenuto ineccepibile anche dalla giustizia sportiva. La società biancorossa infatti ha ottenuto la vittoria per 3-0 a tavolino nella sfida contro Sora, quando l'8 marzo scorso i laziali si rifiutarono di entrare al PalaBanca nei giorni in cui l’emergenza coronavirus iniziava a dilagare. Sora si giustificò per un comunicato uscito, a loro dire, in ritardo e che segnalava un attacco febbrile accusato da Fabio Fanuli. Ora il Giudice certifica che la Gas Sales ha agito in modo corretto, dando partita persa ai laziali e una penalizzazione di tre punti in classifica. Decisione che servirà solamente per aggiornare gli archivi, considerato che l’Argos nei giorni scorsi ha annunciato di non iscriversi alla prossima Superlega; i tre punti a tavolino permettono alla Gas Sales di chiudere la prima stagione nella massima serie a quota 21 (con il campionato sospeso a causa del Covid-19), a tre lunghezze da Verona che al momento dello stop occupava l’ottava posizione in graduatoria, l’ultima utile per accedere ai play off.

Le sentenze del Giudice Sportivo

GARA GAS SALES PIACENZA – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA DELL’8/3/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara;
– rilevato che il D.P.C.M. del 4/3/2020, ha autorizzato lo svolgimento delle partite a porte chiuse, in tutto il territorio italiano, ad esclusione della zona rossa;
– rilevato altresì che la società GLOBO BP FRUSINATE non ha disputato la gara in epigrafe, contravvenendo al citato decreto ministeriale;
– considerato che la società ha violato l’art.13 Reg. Gare per aver di fatto rinunciato a disputare l’incontro e che quindi nei suoi confronti devono applicarsi le sanzioni previste dalla normativa vigente;
– che pur tuttavia l’emergenza epidemiologica costituisce una innegabile e comprovata esimente sotto il profilo strettamente disciplinare;
– che nel caso di specie può applicarsi solo la sanzione più propriamente sportiva prevista dall’art.13, 1° comma del Reg. Gare, con esclusione delle pene accessorie (sanzione pecuniaria);

DELIBERA

– di omologare la gara GAS SALES PIACENZA – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA con la perdita della stessa con il seguente punteggio 3-0 (25-0;25-0;25-0);
– di infliggere alla società Globo Bp Frusinate la penalizzazione di tre punti in classifica;
– manda all’Ufficio Campionati Lega per l’aggiornamento della classifica;
– nessuna sanzione ulteriore da adottare.


GARA ALLIANZ MILANO – KIOENE PADOVA DELL’8/3/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara nonché la certificazione sanitaria integrativa;
– rilevato che la partita in oggetto non ha avuto luogo per l’alto rischio di contagio da COVID-19, peraltro adeguatamente documentato;

DELIBERA

di dichiarare sussistente la causa di forza maggiore non ritenendosi applicabile la normativa prevista dall’art.13 Regolamento Gare.


GARA TIPIESSE CISANO BERGAMASCO – MOSCA BRUNO BOLZANO DELL’8/3/2020


Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara;
– rilevato che il D.P.C.M. del 4/3/2020 ha autorizzato lo svolgimento delle partite a porte chiuse, in tutto il territorio italiano, ad esclusione della zona rossa;
– rilevato altresì che la società MOSCA BRUNO BOLZANO non ha disputato la gara in epigrafe, contravvenendo al citato decreto ministeriale;
– considerato che la società ha violato l’art.13 Reg. Gare per aver di fatto rinunciato a disputare l’incontro e che quindi nei suoi confronti devono applicarsi le sanzioni previste dalla normativa vigente;
– che pur tuttavia l’emergenza epidemiologica costituisce una innegabile e comprovata esimente sotto il profilo strettamente disciplinare;
– che nel caso di specie può applicarsi solo la sanzione più propriamente sportiva prevista dall’art.13, 1° comma del Reg. Gare, con esclusione delle pene accessorie (sanzione pecuniaria);

DELIBERA

– di omologare la gara TIPIESSE CISANO BG – MOSCA BRUNO BOLZANO con la perdita della stessa con il seguente punteggio 3-0 (25-0;25-0;25-0);
– di infliggere alla società Mosca Bruno Bolzano la penalizzazione di tre punti in classifica;
– manda all’Ufficio Campionati Lega per l’aggiornamento della classifica;
– nessuna sanzione ulteriore da adottare.

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