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Piacenza - "Caso Mulas", Coni e Procura chiedono al Collegio di Garanzia di riaprire il caso

Si torna a parlare del “caso Mulas” - per cui il giocatore aveva preso 20 giorni di squalifica e il Piacenza era stato invece prosciolto dalla responsabilità oggettiva sia in primo sia in secondoi grado - e questa volta a farlo sono Coni e Procura Federale che in sostanza, dicono di non accettare il proscioglimento del Piacenza disposto dal Giudice Federale e quindi di ritornare sulla vicenda. A decidere sarà il Collegio di Garanzia se mettere (di nuovo) la parola fine sulla vicenda o se riaprire la vicenda.

Il comunicato

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport c/o il CONI e dalla Procura Federale FIGC contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Piacenza Calcio 1919 Srl. Il ricorso riguarda l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC del 21 ottobre 2019, comunicata il 25 ottobre (n. 35/2019 Registro Reclami - n. 0014/2019 Registro Decisioni, nell'ambito del Procedimento n. 1136 pf 18-19 GP/GT/ag, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 18 aprile 2019, la cui azione disciplinare veniva esercitata dal Procuratore Federale della FIGC con atto di deferimento datato 7 agosto 2019,) con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Federale FIGC contro la decisione del TFN FIGC n. 4/TFN 2019/2020 del 6-13 settembre 2019, di cui al al C.U. n. 2/TFN pubblicato in pari data, e, per l’effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado.

Il Procuratore Federale FIGC aveva, infatti, deferito il calciatore tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 Srl, sig. Giulio Mulas, con proposta di sanzione anche per la predetta Società a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

All'esito del giudizio di primo grado endofederale il sig. Mulas è stato sanzionato dal Giudice di primo grado con la squalifica di 20 giorni, per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui all'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in vigore all'epoca dello svolgimento dei fatti, per avere proposto ad un altro calciatore, tesserato per la società Lucchese Libertas 1905, l'ottenimento di "premi" (non meglio specificati) nel caso in cui la Lucchese avesse vinto contro la Società Virtus Entella, in occasione della gara Lucchese - V. Entella del 26 marzo 2019.

La Società Piacenza Calcio 1919 Srl è stata, invece, prosciolta in primo grado da ogni addebito contestatole, con conferma del proscioglimento all'esito del giudizio di secondo grado endofederale.

Le ricorrenti Procura Generale dello Sport presso il CONI e Procura Federale FIGC chiedono al Collegio di Garanzia di annullare con rinvio la decisione della CFA FIGC nei confronti della società incolpata, Piacenza Calcio 1919 Srl.

Nota della società

In data odierna, la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. ha appreso, con estremo stupore, che la Procura Generale dello Sport del Coni e la Procura Figc hanno impugnato, avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, la decisione con la quale la Corte Federale d’Appello Figc ha prosciolto il club nella “vicenda Mulas”.
La società ritiene doveroso sottolineare come questo procedimento, in entrambi i gradi di giudizio svoltisi avanti gli organi giurisdizionali federali, abbia dimostrato la totale estraneità della stessa.
Ciò nonostante, il club si vede costretto, per colpe non sue, in una vicenda dove è parte lesa, a difendersi in un terzo grado di giudizio dovendo sopportare il peso di un procedimento che prosegue oramai da diversi mesi, al contrario del proprio ex tesserato il quale ha scontato una squalifica di lieve entità per altro mai impugnata dalla Procura Federale.
Detto ciò, il Piacenza Calcio non intende accettare, in alcun modo, quanto sta accadendo, e pertanto, come già avvenuto nei gradi di giudizio precedenti, ha già dato mandato al proprio legale, di dimostrare per l’ennesima volta, la correttezza dell’operato societario.

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